Utilizzo Logo e Denominazione Associativa

Regolamento per la concessione all’utilizzo del logo associativo di AIRM

Al fine di salvaguardare l’immagine dell’Associazione attraverso l’uso appropriato della Denominazione e del Logo associativi, si redige il presente Regolamento per disciplinarne i criteri e le modalità di concessione allo scopo di diffondere e accrescere la conoscenza dell’Associazione, informare i colleghi del percorso formativo e la cittadinanza sulle peculiarità del professionista sanitario che si occupa di riabilitazione della mano.

  • L’uso della Denominazione e del Logo associativi viene concesso ai soli Soci Aderenti ed Ordinari AIRM regolarmente iscritti che ne facciano espressa richiesta per l’uso individuale, tramite email alla Commissione Scientifica di AIRM (patrocinio.airm@gmail.com).
  • Una volta concesso l’utilizzo, il richiedente può utilizzare la Denominazione e il Logo associativi su targhe e insegne, carta intestata, biglietti da visita, supporti informatici e siti web nel rispetto della normativa in termini di pubblicità sanitaria.
  • Non è consentito l’utilizzo della Denominazione e del Logo in siti personali con espliciti riferimenti commerciali o eticamente non conformi agli scopi di AIRM espressi nel proprio Statuto e nel Codice Deontologico della propria professione di riferimento.
  • Il Logo presente in una pagina web dovrà contenere un link al sito web ufficiale di AIRM www.riabilitazionemano.org
  • La durata della concessione, autorizzata dal Presidente Nazionale AIRM e dalla Commissione Soci AIRM, è subordinata all’iscrizione all’Associazione.
  • Al termine della procedura di richiesta il Logo verrà inviato al richiedente in formato digitale all’indirizzo mail indicato al momento dell’iscrizione.
  • L’AIRM si riserva il diritto di monitorare i siti ed in generale l’utilizzo del Logo del quale è proprietario. La Commissione Scientifica di AIRM può recedere dalla concessione del Logo e della Denominazione associativi in caso di uso improprio o mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte del richiedente o da parte di terzi.


Approvato dal Consiglio Direttivo AIRM in data 30/1/2023.